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Condizioni generali di contratto

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE  

Art. 1 – Oggetto del Contratto

1.1. Il Cliente, identificato nella sezione PARTI CONTRAENTI del modulo contrattuale nella sotto-sezione “CLIENTE”, conferisce alla Società, anch’essa identificata nella sezione, alla sotto-sezione “SOCIETA’”, che lo accetta, l’incarico di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia descritta nella sezione “OGGETTO”, individuando quali incaricati dello svolgimento della prestazione i Professionisti indicati nella sezione “PROFESSIONISTI INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE”.

1.2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dalla Società della natura dell’incarico, della materia, del valore e della complessità della controversia, come indicato nella sezione OGGETTO del modulo contrattuale.

1.3. La Società e i Professionisti incaricati si impegnano ad eseguire l’incarico con il grado di diligenza professionale richiesta dalla prestazione e senza obbligo di risultato.

1.4 Il Cliente dichiara di essere consapevole del fatto che la prestazione fornita dalla Società e dai Professionisti incaricati è un’obbligazione di mezzi e non di risultato, che il presente contratto non garantisce il conseguimento del risultato voluto, e che, nonostante ciò, la prestazione dovrà essere retribuita a prescindere dall’esito della controversia sulla base degli accordi dettagliati nella sezione DETERMINAZIONE DEI COMPENSI sulla base dell’art. 7 del presente contratto.

1.5. Il Cliente dichiara di essere consapevole che la Società e i Professionisti incaricati, nello svolgimento dell’incarico, sono tenuti a rispettare le regole della deontologia della Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo, del Codice Deontologico degli Avvocati Europei e del Codice Deontologico Forense, anche quando ciò possa implicare limitazione all’esecuzione dell’incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del Cliente. 

1.6 Il Cliente dichiara di essere consapevole che ai sensi dell’ 47 del Codice Deontologico Forense, la Società e i Professionisti incaricati hanno diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato da parte del Professionista incaricato la Società avrà facoltà di indicare al Cliente un nuovo Professionista incaricato: l’incarico al professionista si riterrà tacitamente conferito qualora il Cliente, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, non abbia espresso il proprio dissenso a tale indicazione.

1.7 Laddove, a seguito di rinuncia al mandato da parte del Professionista incaricato o del dissenso manifestato dal Cliente all’indicazione del nuovo professionista, la Società ritenga di rinunciare essa stessa al mandato, sarà tenuta a dare al Cliente un preavviso adeguato alle circostanze, e dovrà informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.

1.8 Il Cliente può recedere dal presente contratto in ogni momento, previa formale comunicazione di revoca del mandato, ed è tenuto a corrispondere alla Società il compenso per l’attività svolta, determinato ai sensi del presente contratto, nonché a rimborsare tutte le spese già anticipate in esecuzione del mandato.

Art. 2. Ausiliari. Consulenti e investigatori.

2.1 Le parti contraenti concordano che la Società potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità, di sostituti ed ausiliari per lo svolgimento della prestazione. 

2.2. Nell’esecuzione dell’incarico la Società sarà tenuta a segnalare al Cliente l’emergere di problemi che richiedano l’intervento di un consulente tecnico di parte e/o di uno specialista della materia. 

2.3 In tali casi, così come nella ipotesi in cui fosse necessario affidare, anche parzialmente, la trattazione della pratica ad avvocati terzi e/o a corrispondenti, anche esteri, il Cliente avrà diretto rapporto contrattuale con tali terzi, che verranno da lui incaricati, e ne sopporterà il relativo costo. 

2.4 Qualora il Cliente non presti il consenso alla nomina del consulente tecnico e/o dello specialista e/o dell’avvocato terzo e/o del corrispondente, a Società avrà la facoltà di recedere dall’incarico conferito e il Cliente dovrà corrisponde il compenso pattuito per l’attività fino a quel momento prestata. 

Art. 3 Obblighi del cliente.

3.1 Il Cliente si impegna a rilasciare o a far rilasciare dalla parte rappresentata appositi mandati speciali ed a conferire alla Società ed ai Professionisti incaricati ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e rinunciare, chiamare terzi in causa e proporre domanda riconvenzionale. 

3.2 Il Cliente si impegna comunicare senza ritardo alla Società il cambiamento dei propri recapiti (indirizzo, recapiti telefonici, fissi e mobili, indirizzi di posta elettronica e p.e.c.) assumendosi ogni responsabilità in caso di mancata tempestiva comunicazione. 

3.3. Il Cliente si assume ogni responsabilità circa la ricostruzione del fatto rappresentata e la veridicità di qualsiasi informazione fornita alla Società e ai Professionisti incaricati per l’espletamento del mandato. 

3.4 Il Cliente si obbliga a fornire alla Società tutte le informazioni ed i documenti in proprio possesso relativi all’incarico professionale affidato e a mettere a disposizione, a semplice richiesta della Società, le informazioni ed i documenti da lui posseduti o reperibili che si rendessero necessari e rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’incarico, rilasciando, ove richiesta, dichiarazione attestante che i documenti presentati sono completi e veritieri. 

3.5 Il Cliente si assume qualsiasi responsabilità nel caso in cui disattenda o non si attenga alle istruzioni e/o ai consigli impartiti dalla Società o dai Professionisti incaricati. 

3.6 Il Cliente ha l’obbligo di tenere indenne la Società e i suoi collaboratori da qualsiasi pretesa di terzi connessa all’esecuzione dell’incarico ricevuto, e di rifondere loro i costi ragionevolmente sostenuti per resistere a tali pretese.

Art. 4 – Informativa sulla protezione dei dati personali.

4.1 Ai sensi dell’art. 13 del GDPR in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la Società assume la qualifica di Titolare del Trattamento e, in tale veste informa il Cliente che: 

  • i suoi dati personali saranno trattati per le finalità di gestione amministrativa della clientela, per l’attività stragiudiziale e/o giudiziale richiesta per lo svolgimento dei relativi adempimenti fiscali e contabili.
  • se strettamente necessario per lo svolgimento dell’Incarico, il trattamento potrà interessare anche dati sensibili (i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e giudiziari (i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale). 
  • i dati verranno trattati nel rispetto del GDPR e del Codice di Deontologia professionale, anche mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione diretta al conseguimento delle predette finalità. 
  • le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali. 
  • il conseguimento delle finalità di cui al presente contratto potrà richiedere la trasmissione e la comunicazione di dati a terzi, quali corrispondenti, domiciliatari, organi di giustizia, pubblica amministrazione.
  • i dati trattati potranno essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi. 
  • il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione dell’Incarico, è necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere correttamente l’Incarico. 

4.2 In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base al GDPR, ha i seguenti diritti:

  1. Modalità per l’esercizio dei diritti (artt. 11 e 12 GDPR): il termine per la risposta all’interessato è un mese, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità. Il titolare deve sempre dare un riscontro all’interessato entro un mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all’interessato e l’ammontare dell’eventuale contributo da chiedere a quest’ultimo, ma solo se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive o ripetitive, o se prevedono il rilascio di più copie dei dati personali nell’ipotesi di diritto di accesso. La risposta all’interessato deve essere data per iscritto (la forma orale è ammessa solo se espressamente richiesta dall’interessato), concisa, trasparente, facilmente accessibile ed espressa con un linguaggio semplice e chiaro.
  2. Diritto di accesso (art. 15 GDPR): è il diritto a ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento nonché l’indicazione del periodo di conservazione previsto o, se non è possibile prevederlo, dei criteri utilizzati per definire tale periodo e le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati in Paesi terzi.
  3. Diritto di cancellazione – diritto all’oblio (art. 17 GDPR): è il diritto di cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. I titolari hanno l’obbligo, se hanno reso pubblici tali dati, ad esempio pubblicandoli su un sito web, di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione”. Rispetto al D. Lgs. n. 196/2003 l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati anche dopo la revoca del consenso al trattamento.
  4. Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): è un diritto diverso e più esteso rispetto all’attuale “blocco” del trattamento previsto dall’art. 7, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n.196/2003. Il GDPR prevede, infatti, che tale diritto possa essere esercitato non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati), bensì anche se l’interessato chiede la rettifica dei suoi dati o si oppone al trattamento, in attesa della valutazione di tale opposizione da parte del titolare.
  5. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR): è uno dei nuovi diritti introdotti dalla normativa europea. Esso non si applica ai trattamenti non automatizzati (archivi o registri cartacei); sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto stipulato con l’interessato e solo i dati che siano stati forniti dall’interessato al titolare. Quest’ultimo deve, inoltre, essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall’interessato, se tecnicamente possibile.

4.3 L’esercizio dei suddetti diritti potrà essere esercitato mediante richiesta scritta inviata tramite raccomandata o P.E.C. alla sede legale del Titolare del Trattamento.

5. Informativa sulla modalità alternative di soluzione delle controversie e sugli obblighi e sui vantaggi da queste offerti.

5.1 Ai sensi dell’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28, la Società informa il Cliente che vi è sempre facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. 

5.2 La Società informa altresì il Cliente che l’esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio, a pena di improcedibilità, nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

5.3 L’eventuale soluzione della controversia mediante l’impiego della procedura di mediazione determina una serie di vantaggi di natura fiscale, fra cui della possibilità di giovare di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo (credito ridotto della metà in caso di insuccesso); esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualunque natura per tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione; esenzione del verbale di accordo dall’imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro (in caso di valore più elevato l’imposta è dovuta solo sulla parte eccedente i 50000 euro).

5.4. La Società informa altresì il cliente della possibilità di esperire il procedimento di negoziazione assistita previsto dalla D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 per la soluzione in via amichevole della controversia.

5.5. L’esperimento di tale procedura è obbligatorio, a pena di improcedibilità, qualora la prestazione abbia ad oggetto un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, ovvero, fuori dai casi in cui sia obbligatorio il procedimento di mediazione, qualora la prestazione abbia ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

6. Informativa sulla normativa anti riciclaggio.

6.1. La Società informa il Cliente che, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio lo stesso, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90 del 25.5.2017 ,assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni false o non veritiere, è tenuto ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa.

6.2 Ai fini di cui al paragrafo 6.1., il Cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 55 del predetto D. Lgs 231/2007, in caso di informazioni false o non veritiere, deve fornire alla Società, per iscritto, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, ed in particolare deve fornire sotto la sua responsabilità le generalità del/dei soggetti per conto dei quali eventualmente esegue la prestazione professionale 

6.3. La Società informa il Cliente che è suo obbligo di legge procedere all’identificazione il “Titolare effettivo” di cui all’art. 21 del D. Lgs. 231/2007 e succ. modificazioni, conservare i dati relativi al Cliente ed all’”operazione”; effettuare l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, astenersi dall’effettuare l’operazione in presenza di impossibilità di effettuare l’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo, effettuare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) istituita presso la Banca di Italia, qualora sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di segnalare al Ministero dell’Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 Euro.

Art. 7 – Determinazione e termini di pagamento dei compensi.

7.1 Le parti contraenti, tenuto conto della complessità della vertenza, del numero e della natura delle questioni giuridiche ad essa sottese, nonché dell’importanza della controversia e delle attività da espletare nei confronti del Cliente stabiliscono che il compenso della Società sarà corrisposto secondo la formula prescelta nella sezione DETERMINAZIONE DEI COMPENSI del presente modulo contrattuale, sempre maggiorato della contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense (attualmente 4% degli onorari imponibili) e dell’IVA, ove dovuta.

7.2 Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Società l’intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione posto a carico della controparte. Salvo diverso accordo scritto, ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore della Società. 

7.3. Il Cliente autorizza sin d’ora la Società a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito, salvo il diritto della Società a pretendere dal Cliente l’eventuale maggior compenso dovuto. 

7.4 Il Cliente si obbliga a corrispondere gli importi indicati nella DETERMINAZIONE DEI COMPENSI, secondo le tempistiche e le modalità indicate nella sezione MODALITA’ DI PAGAMENTO.

7.5. Le parti contraenti possono concordare che, in caso di esito positivo dell’incarico, sia riconosciuto alla Società un PALMARIO, determinato forfetariamente o calcolato in percentuale sull’utilità ritratta dal Cliente.

7.6 Laddove sia convenuta la corresponsione del PALMARIO, le parti ne danno indicazione nell’apposita sottosezione della sezione DETERMINAZIONE DEI COMPENSI, indicandone l’ammontare e le condizioni al verificarsi delle quali lo stesso è dovuto.

7.7. Laddove sia convenuto un compenso forfetario per l’intero incarico professionale affidato, tale compenso resta dovuto per intero anche in caso di revoca del mandato intervenuta dopo l’inizio delle prestazioni professionali.

Art. 8 – Clausola di limitazione della responsabilità

8.1 La responsabilità professionale della SOCIETA’ e dei PROFESSIONISTI INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

8.2. In nessun caso il risarcimento del danno cagionato al CLIENTE potrà superare il doppio delle somme effettivamente pagate dal CLIENTE a titolo di ONORARI

Art. 9 – Richiamo ad altre norme

9.1 Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l’esercizio della professione forense. 

9.2 Nel caso di nullità di una o più delle presenti disposizioni per contrasto con norme legislative inderogabili e/o contrasto con norme deontologiche dell’ordinamento professionale, tali disposizioni si intenderanno di diritto sostituite, nei soli limiti del contrasto, da quanto legislativamente o deontologicamente previsto.

BCFM Società tra Avvocati Srl

 l’Amministratore Unico

Avv. Alberto Michelis