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Riforma del processo tributario: una bussola per orientarsi

La bussola della riforma del processo tributario

La riforma del processo tributario è uno dei pilastri della complessiva revisione della normativa sostanziale, procedurale e processuale attuata a partire dalla delega contenuta nella Legge n. 111 del 2023.

In particolare, l’art. 19 di tale legge ha fissato linee guida e obiettivi per rivedere le norme D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, con lo scopo dichiarato di ridurre i tempi delle controversie fiscali, di garantire una maggiore celerità nella fase cautelare e di implementare ulteriormente l’uso delle tecnologie digitali nella Giustizia Tributaria.

La riforma (ma forse sarebbe più corretto parlare di “revisione”, non intravedendosi negli interventi operati eclatanti rivoluzioni nel funzionamento del processo) vede la luce con il D. Lgs. 220/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 03/01/2024 e in vigore, in molte delle sue disposizioni, già dal 04/01/2024.

Il presente documento vuole essere una “bussola” per orientarsi nella riforma processuale, con la precisazione che le nuove regole NON si applicano ai giudizi pendenti in un grado, ma solo a quelli introdotti con ricorso (in primo grado, in appello o in Cassazione) dopo la data di entrata in vigore della singola disposizione che è, di regola, il 01/09/2024, salvo l’applicazione anticipata di talune disposizioni già ai ricorsi introdotti a partire dal 04/01/2024.

Testimonianza scritta con firma digitale

(In vigore dal 01/09/2024)

Al quarto paragrafo dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, si introduce un’aggiunta che prevede, da un lato, la predisposizione di un apposito modello di testimonianza scritta la cui notificazione potrà essere effettuata “anche in via telematica”. 

Inoltre, se il testimone dispone di una firma digitale, il difensore può depositare telematicamente la testimonianza firmata digitalmente, senza bisogno di ulteriori autenticazioni.

Mandato difensivo

(In vigore dal 01/09/2024)

L’art. 12, comma 7 D.Lgs. n. 546/1992, consente ora il rilascio di una procura alle liti in calce o a margine di un atto del processo, semplicemente mediante apposizione della firma digitale del conferente sul medesimo atto.

In caso di mandato redatto su supporto cartaceo, il difensore ne deposita una copia per immagine, attestandone la conformità secondo l’art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) con l’inserimento della relativa dichiarazione (non è sufficiente la semplice firma digitale).

Litisconsorzio dell’ente impositore.

(In vigore dal 04/01/2024)

Laddove, in sede di impugnazione di un atto della riscossione si contesti la regolarità della notifica di un atto presupposto dell’ente impositore, il ricorso deve essere presentato contro entrambi i soggetti.

Spese di Giudizio

(In vigore dal 04/01/2024)

L’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992 viene modificato prevedendo che la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio possa essere disposta:

  • in caso di soccombenza reciproca;
  • Qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
  • Quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Nella liquidazione delle spese si dovrà tenere conto anche del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti della parte vittoriosa.

Comunicazioni e Notifiche

(In vigore dal 04/01/2024)

Sparisce, fra le modalità di comunicazione e notifica degli avvisi di segreteria, il “piego raccomandato” che viene sostituito dalla più comune raccomandata con avviso di ricevimento.

Comunicazioni Telematiche

(In vigore dal 01/09/2024)

Viene introdotto l’ onere per il difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (che deve aver indicato nell’atto introduttivo) a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non e’ tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne’ ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria.

Inoltre, le parti e i consulenti tecnici devono utilizzare esclusivamente le modalità telematiche previste dal PTT per il deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali notificati, fatta salva la possibilità, nei casi disciplinati dall’art. 79 (novellato) di effettuare le notifiche in forma non telematica, e depositare in forma cartacea previa autorizzazione del giudice

In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 bis o delle norme tecniche del PTT non costituisce causa di invalidità dei depositi, salvo l’obbligo di regolarizzarli nel termine perentorio fissato dal giudice.

Redazione di Atti e Provvedimenti

(In vigore dal 01/09/2024)

L’art. 17 ter del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con il nuovo CAPO III – “Forma degli atti”, stabilisce che tutti gli atti, i verbali e provvedimenti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico e firmati digitalmente, salvo casi eccezionali.

Ad incentivare il rispetto della forma telematica dell’atto e del suo deposito, si stabilisce che il giudice terrà conto in sede di liquidazione delle spese, del mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 16 bis comma 4 bis, sempre fermo restando l’obbligo di regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice.

La mancata sottoscrizione dei provvedimenti giudiziari con firma digitale ne determina la nullità

Abrogazione di Reclamo e Mediazione Tributaria

(In vigore dal 04/01/2024)

Vengono abrogate le disposizioni sul reclamo e la mediazione tributaria.

Atti Impugnabili e Autotutela

(In vigore dal 01/09/2024)

Viene aggiunto all’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela.

Deposito atti e documenti e certificazione di conformità.

(In vigore dal 01/09/2024)

L’art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992, viene arricchito di un comma 5 bis, a mente del quale si stabilisce che gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere ridepositati nei gradi successivi. 

Si prevede tuttavia che il giudice non tenga conto degli atti e dei documenti depositati in forma cartacea dei quali non sia depositata anche una copia informatica certificata conforme all’interno del fascicolo telematico.

Udienza in camera di consiglio, in pubblica udienza, da remoto o in presenza.

(In vigore dal 04/01/2024)

Con il nuovo 1 comma dell’art. 34 si prevede che di regola, la causa sia trattata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non chiede la pubblica udienza, con apposita istanza da notificare entro il termine dell’art. 32 comma 2 (ossia, entro il termine per le memorie illustrative), da depositare telematicamente unitamente alla prova della notificazione.

Se una parte chiede la pubblica udienza in presenza e l’altra da remoto, la discussione avviene in presenza, salvo il diritto per la parte che ha chiesto la trattazione da remoto di svolgerla in tale forma.

Nel caso di discussione in presenza i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.

Trattazione a Distanza

(In vigore dal 04/01/2024)

Viene introdotta con l’art. 34 bis una disciplina dettagliata delle udienze pubbliche con trattazione a distanza.

La trattazione da remoto, può essere chiesta sia nel ricorso, che nel primo atto difensivo, che nell’istanza di cui al nuovo primo comma dell’art. 33, notificata e depositata ritualmente.

La segreteria, in tali ipotesi, comunica almeno tre giorni prima della data di discussione l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

Le decisioni si assumono assunte nel luogo in cui ha sede l’Ufficio giudiziario, mentre i luoghi collegati in remoto durante l’udienza sono considerati “aula” di udienza.

Deliberazione a seguito della discussione e contenuto della sentenza.

(In vigore dal 04/01/2024)

Si prevede che, dopo la discussione e la decisione nel segreto della camera di consiglio, venga data immediata lettura del dispositivo, salva facoltà di riservarsi il deposito in cancelleria e la relativa comunicazione alle parti nel termine perentorio di sette giorni.

Quanto al contenuto, la succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto dovrà vertere specificamente sui motivi di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o nullità dell’atto.

Sospensione dell’atto impugnato

(In vigore dal 04/01/2024)

Si prevede la reclamabilità delle pronunce cautelari davanti al collegio, se monocratiche e l’impugnabilità delle stesse davanti alla CGT di secondo grado se collegiali.

In entrambi i casi le ordinanze del giudice del reclamo o dell’impugnazione non sono ulteriormente impugnabili.

I termini di impugnazione e di reclamo (perentori) sono di quindici giorni e decorrono dalla comunicazione della decisione cautelare da parte della segreteria, che peraltro deve procedere “immediatamente”.

Definizione del giudizio all’esito della domanda di sospensione e sentenza semplificata

(In vigore dal 04/01/2024)

Il nuovo art. 47-ter, sostanzialmente copiato dall’art. 60 del Codice del Processo Amministrativo, introduce la possibilità di decidere il merito all’esito della domanda cautelare, a condizione che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione e salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.

In tale caso, il Giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.

La motivazione della sentenza semplificata può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Conciliazione in Cassazione.

(In vigore dal 04/01/2024)

Gli articoli 48, 48-bis.1 e 48-ter introducono norme sulla conciliazione, estendendone l’applicazione anche alla fase del ricorso per Cassazione.

In caso di accordo in questa fase, le sanzioni sono ridotte al 60% del minimo.

Fase cautelare in appello

(In vigore dal 04/01/2024)

Viene modificato l’art. 52 allineando le disposizioni sulla sospensione cautelare in appello a quelle già innovate dalla legge 130/2022 per la stessa fase in primo grado.

Anche in questo caso viene preclusa la possibilità di trattare la domanda cautelare unitamente al merito.

Divieto di nuove prove in appello

(In vigore dal 04/01/2024)

Il comma 1 dell’articolo 58 viene completamente sostituito e stravolto rispetto al testo precedente, prevedendo il divieto di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti in appello.

Il nuovo comma 1 è l’esatta riproduzione dell’art. 345 comma 3 primo periodo del codice di procedura civile, nella versione anteriore alla riforma del 2012: rispetto all’attuale versione di tale disposizione, nel processo tributario viene salvato l’inciso “salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”. 

Tale deroga al divieto è ovviamente abbinata all’altra ipotesi vigente anche nella procedura civile, ossia al caso in cui la difesa della parte dimostri di non aver potuto produrre, per causa a lei non imputabile, i documenti nel giudizio di primo grado.

E’ tuttavia prevista la possibilità di proporre motivi aggiunti, qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

Viene infine espressamente vietata la produzione in appello di deleghe, procure e atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato o degli atti presupposti che possono essere prodotti in primo grado anche dall’ente chiamato in causa obbligatoriamente ai sensi del nuovo art. 14 comma 6 bis.

Sospensione cautelare dell’esecuzione provvisoria della sentenza di secondo grado impugnata per Cassazione 

(In vigore dal 04/01/2024)

Viene modificato l’art. 62 bis con la previsione che l’udienza di sospensione non possa slittare oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza stessa.