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Indagini finanziarie: la doppia presunzione prelevamenti = ricavi su soci e amministratori

Come noto, nel corso dei controlli e delle verifiche Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza ricorrono sempre più spesso allo strumento delle indagini finanziarie.

Il fondamento normativo per l’utilizzo di tale strumento è contenuto negli articoli 32 del Dpr n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e 51 del Dpr n. 633/1972 (Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte sul valore aggiunto) 

Il risultato di dette indagini – meglio conosciute come “accertamenti bancari” – viene posto a base, unitamente o meno ad altri elementi, degli avvisi di accertamento emessi dall’AE.

Tali elementi sono supportati dalla connessa stabilita presunzione legale relativa che – racchiudendo i requisiti di precisione, gravità e concordanza – sposta direttamente in capo al contribuente l’onere di fornire prove analitiche, dettagliate e non generiche o indiziarie della non imponibilità o della estraneità dei movimenti bancari contestati al reddito del soggetto controllato.

Tutte le operazioni bancarie ritenute non giustificate dai verificatori vengono poste in accertamento a sostegno del maggior reddito contestato.

In particolare, versamenti e prelevamenti  non giustificati vengono imputati a maggiori ricavi non contabilizzati e dichiarati in quanto “in tema di accertamento sulle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti, sia dei versamenti su conto corrente …… pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che deve essere fondata su concreti elementi…”.

È evidente che la contestazione di aver conseguito maggiori redditi attraverso i prelievi non giustificati – presumendo l’esistenza di costi in nero dai quali conseguono ricavi non dichiarati – dà luogo a una “doppia presunzione”.

Ecco che, considerata la giurisprudenza e le annotazioni degli studiosi di diritto, ci sono stati interventi che hanno portato a mutare l’originaria impostazione della norma in considerazione del fatto che per specifiche attività viene a mancare la correlazione “prelievo = costo = ricavo”.

È il caso di esercenti di arti (compresi taluni artigiani, nonostante producano un reddito qualificabile come d’impresa) e professioni nei confronti dei quali la presunzione opera solo con riguardo ai versamenti.

Come stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014) la doppia presunzione opera solo nei confronti degli imprenditori che dalla propria attività ottengono ricavi, mentre viene stabilito il contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione per quanto riguarda i lavoratori autonomi, che dalla propria attività conseguono compensi.

Ma dobbiamo annotare un importante intervento della Corte di Cassazione Sezione V Sentenza 37368 del 30/11/2021  che esprimendosi in un caso di indagini finanziare condotte nei confronti di una società ed estese ai soci amministratori ha stabilito che “al lavoratore autonomo, ed a maggior ragione nel caso in esame che attiene alla posizione di lavoratore dipendente o comunque di socio e amministratore, può essere applicata solo la presunzione di reddito imponibile dei “versamenti”, ma non quella dei “prelevamenti”.

Questo perché… il rapporto che lega l’amministratore alla società è di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all’area del lavoro professionale autonomo.

Quindi in casi del genere è importante affidarsi immediatamente a professionisti esperti nella difesa e nel contenzioso tributario poiché gli avvisi accertamento, quando fondati anche su di una norma dichiarata incostituzionale, sono illegittimi. 

Dott. Alberto Corrente