Indagini finanziarie sui conti correnti e “doppia presunzione”: guida pratica 2025–2026 per imprenditori, professionisti, amministratori e soci

C’è un momento in cui, durante un accertamento, le carte contano più delle parole: è quando l’Agenzia delle Entrate accede ai conti correnti e trasforma movimenti “opachi” in maggiori ricavi. 

Succede perché la legge attribuisce a certi dati bancari un valore presuntivo forte, che ribalta l’onere della prova sul contribuente. Capire come funziona, dove sono i confini e quali difese sono davvero efficaci fa la differenza tra un accertamento sproporzionato e un confronto che si può governare.

Che cosa vede il Fisco quando guarda i conti: la presunzione legale relativa

I versamenti “ingiustificati” (accrediti) possono essere considerati ricavi non dichiarati, salvo prova contraria del contribuente. 

Questa è una presunzione legale relativa, non una semplice inferenza: non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici e sposta sul contribuente l’onere di dimostrare, con prova analitica per ogni singola operazione, l’irrilevanza fiscale del movimento o il già avvenuto inserimento in dichiarazione.

I prelievi in contanti, storicamente, sono stati trattati in modo diverso a seconda della categoria di contribuente. 

Oggi la regola è netta: la presunzione sui prelievi (come ricavi in nero) vale solo per i titolari di reddito d’impresa; non vale per i lavoratori autonomi e, per effetto della giurisprudenza di legittimità, non vale nemmeno per amministratori e soci di società di capitali.

La “doppia presunzione” sui prelievi: che cos’era e cosa ne resta

Per anni si è ragionato così: prelievo di contante non giustificato costo “in nero” ricavo “in nero” di pari importo. 

Una catena presuntiva in due passaggi che, applicata in automatico, ha generato accertamenti molto invasivi, specie su chi usava contanti per ragioni personali.

La svolta per i lavoratori autonomi: la Corte costituzionale (sent. n. 228/2014) ha dichiarato irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva l’automatismo “prelievo = compenso in nero” per i professionisti. In altre parole, per gli autonomi i prelievi non possono più fondare di per sé un maggior reddito professionale.

L’estensione ad amministratori e soci: la Corte di cassazione (sent. n. 37368/2021) ha chiarito che gli effetti della sentenza costituzionale retroagiscono ai rapporti non definiti e, soprattutto, ha imposto di escludere dal computo della ripresa fiscale i prelievi quando si tratta di figure assimilabili al lavoro autonomo, come amministratori e soci di società di capitali. Da allora, per questi soggetti la “doppia presunzione” sui prelievi non è utilizzabile.

Gli imprenditori individuali e i soci di società di persone restano esposti: per il reddito d’impresa la presunzione sui prelievi continua a operare, con la soglia introdotta dal 2016 (prelievi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 mensili), ferma la possibilità di prova contraria puntuale.

Versamenti e prelievi oggi: la mappa sintetica

Versamenti:

presunzione forte per tutti (imprese, autonomi, amministratori, soci). Difesa possibile solo con prova analitica, movimento per movimento, dell’irrilevanza fiscale o della già avvenuta dichiarazione.

Prelievi:

Imprese: operano le presunzioni, entro i limiti quantitativi previsti, salvo prova contraria.

Autonomi: non operano le presunzioni sui prelievi (Corte cost. 228/2014).

Amministratori e soci: orientamento di tutela analogo a quello degli autonomi (Cass. 37368/2021)

Onere della prova e metodo di difesa: cosa funziona davvero

Il punto decisivo è la qualità della prova del contribuente. 

La giurisprudenza è costante su due principi:

Prova analitica e non generica. Serve un riscontro specifico per ogni movimento contestato (estraneità all’attività, natura non imponibile, già dichiarato). Giustificazioni cumulative, tavole riassuntive senza pezze d’appoggio, o causali generiche non superano la presunzione.

Niente “percentuali di costo” automatiche. Quando l’accertamento è fondato su indagini bancarie, non si può chiedere al giudice di applicare forfetariamente costi presunti per sterilizzare i ricavi ricostruiti: occorre documentare i costi con elementi certi e precisi (la “percentualizzazione” è propria di altre metodologie, non di questa).

Aspetti procedurali che spesso fanno la differenza

Contraddittorio e allegazioni. 

Non è necessario che l’Ufficio trasmetta integralmente gli estratti conto se si tratta di documenti già nella disponibilità del contribuente: su questi, l’onere di verifica e contestazione resta a suo carico. 

In generale, il contraddittorio preventivo nelle indagini bancarie non è condizione di legittimità dell’accertamento; resta però buona pratica difensiva sfruttarne ogni passaggio per mettere agli atti giustificazioni analitiche e documenti.

Questionari e preclusioni. 

La preclusione all’utilizzo in giudizio di documenti non esibiti in fase amministrativa scatta solo se l’Ufficio ha rivolto un invito specifico, puntuale e con l’avvertimento sulle conseguenze. In difetto, la documentazione resta utilizzabile in contenzioso [Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Bologna, sentenza n. 713/2021].

Conti intestati a familiari e terzi

Le movimentazioni su conti di congiunti possono essere utilizzate in via presuntiva, se ci sono elementi sintomatici che ne rivellano la riferibilità al contribuente (familiarità stretta, incoerenza dei redditi, compatibilità con l’attività esercitata). Anche qui, la difesa passa per la prova concreta della provenienza e destinazione dei flussi.

Casi-tipo: dove si gioca la partita

Imprese con uso di contante. 

I prelievi non giustificati possono ancora generare recuperi a tassazione; è essenziale presidiare la tracciabilità, distinguere nettamente i flussi personali, conservare giustificativi coerenti con il ciclo economico. La soglia 1.000/5.000 euro rileva per l’innesco presuntivo, ma non sostituisce la necessità di prova contraria sulla sostanza.

Professionisti, amministratori e soci. 

Un accertamento costruito “solo” su prelievi bancari, senza altri elementi concreti, è fuori linea con la giurisprudenza: la ripresa basata su quel presupposto va disapplicata. Restano però pienamente presuntivi i versamenti; qui la difesa richiede ricostruzione analitica e documenti di dettaglio.

Non confondere i piani: utili “in nero” e indagini bancarie. 

A parte le presunzioni sui movimenti bancari, per le società di capitali a ristretta base sociale opera un’ulteriore presunzione, distinta e autonoma: se in capo alla società sono stati accertati utili extracontabili, si presume la loro distribuzione ai soci (salva prova di accantonamento/reinvestimento). È un tema diverso dai prelievi/versamenti, ma che spesso si intreccia nelle verifiche e che alla luce delle recenti modifiche legislative deve sempre essere attentamente valutato dal difensore tributario.

Checklist operativa per impostare la difesa

Mappare i periodi e i conti. Identificare esattamente quali movimenti sono contestati e su quali rapporti (anche cointestati o di familiari) [Cass. Civ., Sez. 5, N. 25752 del 01-09-2022].

Classificare i flussi:

Versamenti: provare origine e non imponibilità (rimborsi, finanziamenti soci, partite di giro) o l’avvenuta inclusione a dichiarazione.

Prelievi: per le imprese, documentare finalità non connesse a ricavi in nero o causali già tracciate; per autonomi/amministratori/soci, eccepire l’inapplicabilità della presunzione sui prelievi, richiamando Corte cost. 228/2014 e Cass. 37368/2021.

Documentare, non solo “spiegare”. Predisporre pezze d’appoggio specifiche (fatture, contratti, delibere, quietanze, evidenze bancarie di correlazione) per ogni singolo movimento; evitare tabelle senza prova di supporto

Presidiare il contraddittorio. Rispondere tempestivamente a questionari e inviti, chiedendo che gli esiti siano valorizzati nell’atto finale: se l’Ufficio contesta la genericità, replicare puntualmente e mettere a verbale i documenti prodotti.

Verificare le basi dell’atto. Se l’accertamento rinvia a documenti che già conoscete (estratti conto), l’omessa allegazione non basta da sola a viziarlo; concentratevi sul merito delle movimentazioni

La domanda chiave da tenere sempre in tasca

L’accertamento si regge su fatti concreti o su presunzioni non applicabili alla mia categoria? 

Se siete professionisti, amministratori o soci, un recupero fondato esclusivamente su prelievi di contante è oggi giuridicamente fragile; se siete imprenditori, la partita si gioca più sulla documentazione dei flussi e sulla tracciabilità, senza confidare in “scorciatoie” percentuali sui costi.

Perché conoscere le regole cambia l’esito?

Le indagini finanziarie non sono un rito formale: sono lo strumento che più di ogni altro può incidere sul risultato fiscale. Conoscere dove la presunzione opera (versamenti), dove non opera (prelievi per autonomi, amministratori e soci), e come si supera (prova analitica, documento per documento) consente di impostare una difesa credibile, coerente con l’orientamento delle Corti, e di ricondurre l’accertamento a quello che davvero conta: i fatti provati, non gli automatismi.

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