Il contenzioso tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria.
È attualmente regolato dal decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il quale, all’articolo 1, comma 2, statuisce che:
«i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile»
Oggetto del processo sono gli atti amministrativi dell’amministrazione finanziaria, impugnati dal contribuente. È noto che l’amministrazione può emettere atti vincolanti per il contribuente, se non tempestivamente impugnati, senza dover ricorrere all’autorità giudiziaria.
La competenza spetta alla commissione tributaria. Il contenzioso tributario può instaurarsi solo a seguito dell’impugnazione di uno degli atti tassativamente prescritti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992. Gli atti avverso i quali può essere proposto ricorso sono:
- l’avviso di accertamento del tributo;
- l’avviso di liquidazione del tributo;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il ruolo e la cartella di pagamento;
- l’avviso di mora;
- l’iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- il fermo di beni mobili registrati;
- gli atti relativi alle operazioni catastali;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
- Le controversie in materia di esecuzione forzata tributaria relativamente alle questioni concernenti la pignorabilità dei beni, di opposizione di terzo e il ricorso avverso l’agente della riscossione, appartengono alla
- giurisdizione del giudice ordinario e, ai sensi dell’articolo 9 del codice di procedura civile, sono di competenza del Tribunale.